PROVA SUL RITARDO AEREO
Oggi vogliamo parlare dei ritardi e cancellazioni dei voli e del tanto dibattuto tema dell’onere della
Prova sul ritardo del volo aereo.
E’ un importante sentenza della Cassazione n. 1584 emessa in data 07.03.2018, chiarisce alcuni punti:
La Cassazione chiarisce come né il Regolamento 261/04, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261&from=NL né la Convenzione di Montreal,
contengano una regola specifica sull’onere della prova.
Precisa inoltre che il passeggero del volo aereo, non può avere una prova diretta, sul ritardo o cancellazione del volo aereo su cui viaggiava. Bensì la Compagnia aerea, ha degli obblighi operativi, di controllo e verifica da parte dell’autorità aeroportuale. E può così con estrema facilità dimostrare il reale ritardo e la cancellazione del volo aereo. Avendo una facilità di accesso e verificare l’orario preciso in cui il volo è atterrato.
Nel caso specifico al passeggero, il Tribunale adito, aveva negato la compensazione pecuniaria, ai sensi del regolamento numero 261/2004, poiché non aveva dimostrato il reale ritardo di quattro ore .
Secondo invece la Suprema Corte di Cassazione, spetta al vettore aereo, dimostrare il ritardo e la cancellazione del volo aereo.
Mentre al passeggero, compete solamente allegare il biglietto aereo, quale documento di viaggio.
La prova liberatoria e onere della prova, deve essere dimostrata esclusivamente dalla Compagnia
Aerea, responsabile della cancellazione /ritardo del volo aereo o del negato imbarco-overbooking
https://www.tuteladelviaggiatore.com/rimborso-volo-cancellato-2/