Ritardo del volo – perdita coincidenza.
A tal proposito, una sentenza- Grande Sezione della Corte di Giustizia UE nella causa C-11/11,
Ha ampliato i margini di tutela dei diritti riconosciuti ai passeggeri.
Rispetto al regolamento Ue n. 261/2004.
Nel caso, che la ritardata partenza, costituisca la perdita della coincidenza.
Ai fini del pagamento della compensazione pecuniaria. Determinante, soltanto il ritardo rispetto all’orario d’arrivo, previsto alla destinazione finale.
Da intendersi come la destinazione dell’ultimo volo aereo, sul quale si è imbarcato il passeggero.
Infatti, l’articolo 7 del regolamento n.261/2004, deve essere interpretato nel senso, che il passeggero di un volo aereo, con una o più coincidenze. Il quale stato ritardato alla partenza, per un tempo inferiore ai limiti stabiliti, dall’articolo 6 di detto regolamento. Ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale, con un ritardo di durata pari o superiore alle tre ore, rispetto all’orario di arrivo previsto. Ha diritto al pagamento della compensazione pecuniaria.
Dato che detta compensazione non è subordinata all’esistenza di un ritardo alla partenza e, di conseguenza, al rispetto dei presupposti stabiliti da detto articolo 6.
Il vettore aereo, pertanto, per sottrarsi al pagamento della compensazione pecuniaria, prevista all’articolo 5.
Dovrà fornire la prova liberatoria, di un duplice ordine di circostanze.
Ossia che l’evento impeditivo, dell’esecuzione del contratto di trasporto.
E’ stato causato da un evento, non previsto e non prevedibile, usando la normale diligenza.
Ossia un evento riconducibile, alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore.
Ed inoltre che sono state attuate, tutte le misure possibili.
Per evitare la cancellazione del volo aereo.
E ciò nonostante, non è stato possibile dare seguito al volo aereo in questione.
Per cui è possibile richiedere il risarcimento per il ritardo del volo-perdita coincidenza, solo nel caso in cui la Compagnia aerea non è in grado di fornire dette prove
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