La tutela prevista dalla Convenzione di Montreal del 28.5.1999 (artt. 19 ss.) (volo con destinazione Stato UE ma vettore non comunitario) https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):IT:HTML
Il Risarcimento del danno, è previsto dall’articolo 19 della Convenzione di Montreal vigente
Il quale prevede che: il vettore risponde sempre.
Salvo che egli dimostri (INVERSIONE ONERE PROVA), di aver fatto tutto quanto richiesto per evitare il danno.
Ossia che le misure per evitarlo, non erano adottabili.
La giurisprudenza, unanime, limita la prova liberatoria alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore (Cass. ord. N.1584/2018).
Rimangono a carico del vettore i danni determinati da causa ignota.
Mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei all’organizzazione del trasporto, costituiscono causa non imputabile ex art. 1218 cod.civ.
E portano ad escludere la responsabilità del vettore.
Solo, però, se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l’evento.
Nonostante l’adozione di ogni misura idonea, a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.
Il Passeggero attore, deve solo provare di aver acquistato il biglietto aereo.
Il Vettore aereo deve dimostrare l’esatto adempimento, oppure l’inimputabilità dell’inadempimento.
In causa, secondo i principi, che governano la ripartizione dell’onere probatorio, previsto dall’ordinamento italiano (art. 2697 c.c.). Nonchè la sentenza Cass. Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001.
Secondo cui in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione.
Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno. ovvero per l’adempimento.
Deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza.
Limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte.
TUTELA CONVENZIONE DI MONTREAL
Mentre il debitore convenuto, è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Al creditore sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento.
Gravando sempre sul debitore, l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento della prestazione
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